(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2
                             marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z),  e  il  titolo  VI  dello
Statuto; 
  Vista  la   legge   26   ottobre   1995,   n.   447   (Legge-quadro
sull'inquinamento acustico); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.); 
  Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme  in  materia
di inquinamento acustico); 
  Vista la legge regionale 11 febbraio  2010,  n.  9  (Norme  per  la
tutela della qualita' dell'aria ambiente); 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
25/1998, alla legge regionale 61/2007, alla legge regionale  20/2006,
alla legge regionale 30/2005,  alla  legge  regionale  91/1998,  alla
legge regionale 35/2011 e alla legge regionale 14/2007 ); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta dell'8 gennaio 2016; 
  Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni,  espresso
dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
  1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3)  e
4), della legge regionale 22/2015, occorre procedere  all'adeguamento
della normativa regionale in materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di
tutela della qualita' dell'aria e di inquinamento  acustico  mediante
l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate  dalle
province e dalla Citta' metropolitana di Firenze; 
  2. Per quanto riguarda  la  materia  della  gestione  dei  rifiuti,
tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 56/2014
e dai relativi provvedimenti attuativi, nonche' al fine  di  superare
la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi
una  piu'  efficace  ed  efficiente  azione  amministrativa,  risulta
opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che
la  legge  regionale  28  ottobre  2014,  n.   61   (Norme   per   la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla  legge  regionale  25/1998  e
alla legge regionale 10/2010), ha  riservato  alle  province  e  alla
Citta' metropolitana di Firenze; 
  3. L'accentramento in  capo  alla  Regione  di  tutte  le  funzioni
amministrative in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  con  l'unica
eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative
all'individuazione,   nell'ambito   del   piano    territoriale    di
coordinamento provinciale (PTCP), delle aree idonee e di  quelle  non
idonee  alla  localizzazione  degli  impianti,  fa  venir   meno   la
necessita' di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la
gestione dei rifiuti,  mentre  rimane  confermato,  con  una  diversa
composizione, il Comitato per la bonifica dei siti inquinati, materia
in cui rimangono ferme le competenze gia' attribuite ai comuni  dalla
legge regionale 10 luglio 2006, n.  30  (Funzioni  amministrative  di
competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati); 
  4. In materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione
le funzioni amministrative, svolte  dalle  province  e  dalla  Citta'
metropolitana di Firenze, riguardanti,  in  particolare,  l'esercizio
dei poteri sostitutivi in caso  di  mancata  approvazione  dei  piani
comunali di risanamento acustico nonche' la vigilanza ed il controllo
sugli ambiti territoriali sovra comunali; 
  5. Poiche' la legge regionale 22/2015 trasferisce alla  Regione  le
funzioni relative alle sole strade regionali, le province e la Citta'
metropolitana di Firenze rimangono gli enti competenti,  in  qualita'
di soggetti  gestori  delle  infrastrutture,  all'elaborazione  delle
mappe acustiche e dei  piani  di  contenimento  del  rumore,  nonche'
all'attuazione dei  relativi  interventi,  previsti  dalla  normativa
nazionale per gli assi stradali provinciali; 
  6. In materia di tutela della qualita'  dell'aria  sono  trasferite
alla Regione le funzioni esercitate dalle  province  e  dalla  Citta'
metropolitana  di  Firenze,  con  particolare  riferimento  a  quelle
autorizzative, di controllo e di coordinamento  della  pianificazione
al livello comunale; 
  7. L'accentramento in  capo  alla  Regione  di  tutte  le  funzioni
amministrative fa venir meno la necessita' di mantenere  il  Comitato
regionale di coordinamento, organismo gia' istituito presso la Giunta
regionale per assicurare il raccordo e coordinamento  tra  Regione  e
province; 
  8. Le modifiche della legge regionale 69/2011 si rendono necessarie
al fine di eliminare ogni riferimento  a  competenze  provinciali  in
materia di gestione dei rifiuti e  risorse  idriche  trasferite  alla
Regione; 
  9.  In  considerazione  dell'urgenza  della  riacquisizione   delle
funzioni provinciali ai  sensi  della  legge  regionale  22/2015,  in
materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualita'  dell'aria,
di inquinamento acustico, e' necessario garantire l'entrata in vigore
della presente legge il giorno successivo alla data di  pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Riduzione della produzione dei rifiuti. 
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per  le  medie  e  le
                    grandi strutture di vendita. 
          Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. 
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/1998 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1998,  n.
25 (Norme per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati.), la parola: «Province,» e' soppressa. 
  2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  25/1998  dopo  le
parole: «le  province»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la  Citta'
metropolitana di Firenze».